Normativa e linee guida DSA/BES
Normativa e linee giuda per Disturbi Specifici dell’Apprendimento e (altri) Bisogni Educativi Speciali
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prevede che possano essere definiti percorsi individualizzati per tutti gli alunni. Inoltre, in base all’articolo 3 della legge 170/10, nel caso in cui siano osservate per alcuni alunni particolari difficoltà nel seguire la didattica, prima di procedere con le segnalazioni a genitori e specialisti, la scuola provvede con attività di potenziamento scolastico mirate all’alunno specifico, modificando e ampliando le strategie di insegnamento. Nel caso in cui la diversificazione delle metodologie si riveli poco efficace per gli alunni con difficoltà di apprendimento, la legislazione italiana offre la possibilità condividere con la famiglia la necessità di una valutazione da parte di esperti e/o di un gruppo di lavoro interno alla scuola per costruire eventualmente una personalizzazione della didattica sulla base della rilevazione di Bisogni Educativi Speciali.
Il modello ICF (International Classification of Functioning) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2001) considera la persona e gli aspetti relativi al mondo scolastico attraverso una prospettiva bio-psico-sociale. Questo approccio, osservando le connessioni tra il funzionamento della persona, le sue relazioni interpersonali e i contesti socio-ambientali in cui vive, permette di individuare i Bisogni Educativi degli alunni che vengono considerati Speciali (BES), quando necessitano di un intervento complesso per realizzare le potenzialità dell’alunno e gestire le difficoltà nell’apprendimento.
I Bisogni Educativi Speciali sono quindi un macro-insieme che include:
- disagio severo sul piano fisico, cognitivo, sensoriale o su una commistione di questi piani, in Italia tutelati dalla legge 104/92;
- disturbi specifici dell’apprendimento, quadro diagnostico individuato dall’American Psychiatric Association (2013) e che include quattro sottoclassi relative alla lettura, al calcolo, all’aspetto grafico e all’aspetto ortografico della scrittura; in Italia queste classi sono tutelate dalla legge 170/10 che prescrive la valutazione e eventuale certificazione solo attraverso un equipe multidisciplinare accreditata (neuropsichiatra, logopedista e psicologo);
- altri bisogni educativi speciali individuati dalla Circolare Ministeriale del 27/12/2012 che prescrive una valutazione da parte di un Gruppo di Lavoro interno alla scuola per quanto riguarda le seguenti categorie:
- difficoltà nelle aree verbali e competenze in norma nelle aree non verbali,
- difficoltà nelle aree non verbali e competenze in norma nelle aree verbali,
- problematiche severe che non rientrano nelle categorie della legge 104/92 o in quelle della legge 170/10 (come il Funzionamento Intellettivo Limite o lo svantaggio economico-sociale).
Una volta comprovata la certificazione per il disagio severo dall’Agenzia per la Tutela della Salute, in base alla legge 104 del 1992, la scuola deve costruire dei Piani Educativi Individualizzati in cui si specifica se l’alunno necessita di un insegnante si sostegno, oltre che se può raggiungere gli obiettivi minimi ministeriali e ottenere, quindi, il diploma o se devono essere costruiti degli obiettivi differenziati.
Se vengono certificati dei disturbi specifici dell’apprendimento, in base alla legge 170 del 2010, la scuola è tenuta a costruire, entro 2 mesi dalla ricezione della documentazione, un Piano Didattico Personalizzato in cui vengono specificati gli strumenti compensativi e le misure dispensative sia per la fase di apprendimento sia per la fase di verifica delle competenze acquisite.
Nel caso delle altre categorie dei bisogni educativi speciali che non rientrano nelle precedenti due, la scuola può, in base alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, costruire un Piano Didattico Personalizzato in cui vengono specificati gli strumenti compensativi e le misure dispensative sia per la fase di apprendimento sia per la fase di verifica delle competenze acquisite, a fronte una valutazione fatta da un Gruppo di Lavoro interno alla scuola di cui possono far parte, in base alla Circolare Ministeriale del 2013: docenti incaricati di Funzioni Strumentali, insegnanti per il sostegno, assistenti educativo-culturali, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola. La scuola, tuttavia, nei casi delle altre categorie dei BES non è obbligata a costruire un PDP, anche se il ragazzo ha delle relazioni redatte da professionisti del settore, ma è tenuta da una parte a motivare per iscritto la scelta di non costruirlo e dall’altra a individualizzare comunque la didattica in base alle esigenze del ragazzo.
NORMATIVA e LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
Legge n. 289, 11 ottobre 1990
Legge n. 104, 5 febbraio 1992
ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, 2001
Legge n. 170, 8 ottobre 2010
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli student con DSA, 12 luglio 2011
Direttiva Ministeriale, 27 dicembre 2012
Circolare Ministeriale n. 8, 06 marzo 2013
Circolare Ministeriale n. 3, 13 febbraio 2015
Indicazioni per la Pratica Professionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, 17 febbraio 2016