Esami e DSA: linee guida

Con l’avvicinarsi degli esami di primo e secondo ciclo (terza media e maturità) sono tanti i dubbi e le incertezze coltivate dalle famiglie di ragazzi con certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali. Non solo, anche le istituzioni e le associazioni si interrogano da anni su quali siano le modalità d’azione migliori nella strutturazione delle prove d’esame, nell’esecuzione e nei criteri di valutazione. L’impostazione rigida e predefinita degli esami, mette un po’ in crisi la strada seguita finora della personalizzazione dell’apprendimento, creando non pochi dibattiti.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, facendo riferimento alla normativa attualmente in essere e provando a rispondere ad alcuni e importanti dubbi sulla materia.

Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle medie e delle superiori. L’O.M. n° 350 del 2/05/2018, art. 23, “Esame dei candidati con DSA e BES”, esplicita:

“Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3″. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.”

I punti centrali riguardano quindi:

La possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP (supporti didattici, calcolatrice, mappe     ecc..) per gli alunni con DSA e BES (per cui sia stato redatto un PDP a inizio anno) e delle misure dispensative per i soli DSA.

  • Possibilità di tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove.
  • Eventuale dispensa (se prevista dal PDP) dalla prova scritta di lingue straniere e sostituzione con una prova orale.
  • Nessuna menzione nel diploma finale e nelle tabelle di affissione circa la differenziazione delle prove.
  • Ascolto di testi in formato mp3 o con sintesi vocale.
  • Lettura dei brani da parte di un membro della commissione.

Di fondamentale importanza risulta quindi il Piano Didattico Personalizzato di ciascun studente, a cui i consigli di classe e le commissioni esaminatrici devono fare riferimento per la strutturazione delle prove e la loro valutazione, senza che questo condizioni in alcun modo la validità delle prove e dell’esame. È quindi nel diritto delle famiglie informarsi e chiedere preventiva conferma sulle modalità di attuazione delle prove stabilite, per fare in modo che i ragazzi non abbiamo spiacevoli sorprese in sede d’esame e siano preparati all’utilizzo dei giusti strumenti compensativi previsti.

Per quanto riguarda nello specifico la maturità, recentemente, con l’Ordinanza Ministeriale n° 205 dell’11 marzo 2019 “Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/2019”, il MIUR ha definito le disposizioni operative relativamente al nuovo esame di Stato (di cui abbiamo parlato in un precedente articolo), ampliate con una nota del 6 maggio 2019 contenente novità riguardo al colloquio orale.  In sede di colloquio gli studenti dovranno “pescare” una busta da una terna di possibilità, contenente dei materiali preparati dalla commissione sulla cui base dover fare una trattazione, argomentare e creare collegamenti.

La nota ministeriale del 6 maggio 2019 ha però introdotto una specificazione in cui si stabilisce che “non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019”. Ovvero, non prevede che gli studenti con DSA debbano scegliere tra tre alternative, ma verrà loro fornita direttamente la busta oggetto di prova.

L’Associazione Italiana Dislessia ha inviato una nota al MIUR esprimendo parere negativo di fronte a questa specificazione, che allinea gli studenti con DSA agli studenti disabili e che pone una diversificazione non necessaria con i compagni di classe: le disposizioni normative precedenti già chiarivano infatti la necessità di preparare il materiale nelle buste sulla base di quanto previsto dal PDP, anche se rimaneva la prassi di scelta tra le buste, richiedendo quindi che ai candidati con DSA venga data la possibilità di svolgere il colloquio finale con le stesse modalità previste per i compagni.

Aspettando il riscontro da parte del MIUR e in attesa di sviluppi successivi, cogliamo l’occasione per fare il nostro in bocca al lupo a tutti gli studenti che si accingono ad affrontare questa importante prova!

A cura della Dott.ssa Federica Zanelli, psicologa Casa dello Studente

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